Roseto degli Abruzzi inserita tra le aree ZES della Regione Abruzzo
La Giunta regionale ha approvato il proprio Piano di Sviluppo Strategico per l’istituzione di una Zona Economica Speciale, ai sensi del DL 91/2017 convertito con legge 123/2017.
Delineati i tratti principali tramite la valorizzazione delle caratteristiche migliori del tessuto imprenditoriale che si è stratificato e consolidato nel tempo e, ove possibile, dei due porti principali della Regione che sono Ortona e Vasto, creando di fatto le condizioni per un nuovo sviluppo nelle zone retrostanti.
L’attività di concertazione svolta sul territorio regionale ha condotto, anche a seguito di specifiche richieste pervenute alla Regione da parte dei Comuni, alla definizione delle aree ritenute strategiche per le finalità della ZES, mediante l’ individuazione di porzioni di territori per la quasi totalità ricompresi, tranne rarissime eccezioni, all’interno di agglomerati industriali esistenti.
La scelta regionale è stata, pertanto, indirizzata alla localizzazione delle aree ZES su aree libere e potenzialmente interessate da investimenti futuri, sugli immobili in disuso al fine di limitare il consumo del suolo – come richiesto da diversi sindaci – in sede di concertazione e su alcune aree già interessate da attività produttive attive ma che possono prevedere ulteriori investimenti. Particolare interesse, ovviamente, ha rivestito la scelta delle aree portuali di Vasto e Ortona collegate ai nodi logistici costituiti dall’Interporto di Manoppello, di Avezzano, dagli autoporti di Roseto degli Abruzzi, quello di San Salvo e dall’aeroporto di Pescara nonché di aree interne strategiche ad esse correlate o correlabili, inserite nel perimetro della logica sistemica e strategica di sviluppo adottata nel PSS.
Il Piano Strategico prevede, oltre all’attenta analisi dei benefici attesi anche una serie di misure relative alla semplificazione delle procedure – si pensi al rafforzamento e all’armonizzazione dei SUAP che hanno già dimostrato di operare con efficienza sul territorio regionale – nonché agevolazioni fiscali riconducibili a tre ambiti principali: europeo, nazionale, regionale e locale.
In Abruzzo la ZES si colloca, peraltro, in un sistema di sostegno allo sviluppo delle imprese che prevede già importanti strumenti quali: il credito d’imposta nelle aree rientranti nel 107.3.c; i contratti di sviluppo; la Zona Franca Urbana; la Carta di Pescara nonché tutte le azioni sostenute dai fondi europei relativi, in particolare, all’innovazione e al sostegno all’occupazione.
Le ZES non nascono con la vocazione di elargire risorse ma con l’obiettivo di creare progetti da sviluppare con procedure semplificate e in grado di favorire una nuova attrattività del territorio per gli investimenti.
Le aree inserite nella ZES della Regione Abruzzo sono ricomprese nei seguenti 37 Comuni elencati in ordine alfabetico:
Alanno (PE), Arielli (CH), Atessa (CH), Avezzano (AQ), Carsoli (AQ), Casoli (CH), Castiglione a Casauria (PE), Chieti, Cupello (CH), Fara San Martino (CH), Fossacesia (CH), Fresagrandinaria (CH), Gissi (CH), Giulianova (TE), Guardiagrele (CH), Lanciano (CH), Lentella (CH), Manoppello (PE), Monteodorisio (CH), Mosciano Sant’Angelo (TE), Mozzagrogna (CH), Oricola (AQ), Ortona (CH), Paglieta (CH), Pereto (AQ), Pescara, Poggiofiorito (CH), Pratola Peligna (AQ), Raiano (AQ), Roccaspinalveti (CH), Roseto degli Abruzzi (TE), San Giovanni Teatino (CH), San Martino Sulla Marrucina (CH), San Salvo (CH), Scafa (PE), Sulmona (AQ), Vasto (CH).
Ciascuna zonatramite una quantificazione delle superfici in ettari definita dalla Regione ai sensi del DPCM 12/2018, operando, laddove ritenuto necessario in linea con le strategie progettuali, le opportune modifiche rispetto a quanto eventualmente richiesto dai Comuni.
ZES Zone economiche speciali: di cosa si tratta?
Il D.L. 91/2017 , cd. Decreto Sud, recentemente entrato in vigore, è dedicato a un nuovo piano per favorire la crescita economica nelle aree del Mezzogiorno, e introduce a questo fine due misure principali :
1) la misura denominata Resto al Sud per l’imprenditoria giovanile
2) il nuovo concetto di Zona economica speciale, c.d. ZES, già diffuse all’estero , che individua zone del paese collegate ad una area portuale, destinatarie di importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative, che consentano lo sviluppo di imprese già insediate e che si insedieranno, attraendo anche investimenti esteri. La ZES piu famosa e sviluppata , ad esempio, è Dubai.
Le principali caratteristiche di una ZES sono:
– deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata.
– può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionate .
– deve comprendere un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regola-mento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.
I benefici previsti comprendono agevolazioni fiscali e semplificazioni degli adempimenti, sia per le nuove imprese che per quelle già esistenti nella ZES:
E’ prevista inoltre l’applicazione , in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 2015, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 50 milioni di euro.
Il decreto Sud prevede di crearne almeno cinque in altrettante Regioni meridionali (Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia). Si parla principalmente delle aree di Gioia Tauro, Napoli-Salerno, Bari, Taranto. A questo fine sono già stanziati circa 200 milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020 .
Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono principalmente due:
le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e
non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento.
Ciascuna ZES sarà istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, corredata da un piano di sviluppo strategico.
La regione formula la proposta di istituzione della ZES, indicando le caratteristiche dell’area identificata.
Il soggetto per la gestione dell’area ZES sarà un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso o indennità di carica. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario Generale dell’Autorità portuale per l’esercizio delle funzioni amministrative.
Il soggetto gestore deve assicurare, in particolare:
– gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;
– l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES;
– l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
Il soggetto gestore potrà anche autorizzare la stipula di accordi o convenzioni con banche ed intermediari finanziari.