Coronavirus, fase 2, precisazioni su Ordinanza n. 46
L’ordinanza n. 46/2020 interviene in via esplicativa sulla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Tale ordinanza consente alle medesime attività di cui al DPCM del 10 aprile la possibilità di effettuare
l’asporto, prevedendo, tuttavia, in aggiunta al rispetto delle norme igienico sanitarie del confezionamento e delle misure dell’allegato 5 del DPCM, le seguenti prescrizioni, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno:
- La vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo.
- Esclusa qualsiasi vendita al momento, diversa dalla prenotazione e daò ritiro.
Non può crearsi fuori di questi esercizi commerciali la “fila”, altrimenti perderebbe di significato la prenotazione e il ritiro per appuntamento, nonché, in radice, la prescrizione della sospensione per tali attività disposta e confermata da tutti i decreti governativi sull’emergenza sanitaria. - E’ fatto divieto assoluto di consumo sul posto degli alimenti.
Pertanto, i bar possono effettuare l’asporto, ma il dato letterale del “cibo da asporto” o “cibi cucinati o pronti” dell’Ordinanza n. 46/2020 limita di molto l’asporto dei bar.
Pertanto, non sarà possibile ai bar vendere per asporto caffè, cappuccini o altre bevande tipiche del bar, ferma restando la possibilità di consegna a domicilio che si possono sempre effettuare.