24 Novembre 2024
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Reddito di Emergenza: a chi spetta, come funziona, come richiederlo

reddito emergenza

Con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, chiamato anche Decreto Rilancio, è stato introdotto il Reddito di Emergenza (REM), una misura di sostegno economico istituita in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da .

A CHI SPETTA

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di 400 euro;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e’ incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita’ grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il Rem non e’ compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito delle indennità nel periodo dell’emergenza Coronavirus.

Il Rem non e’ altresi’ compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidita’;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita’ grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalita’ analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del REM:
a) il nucleo familiare e’ definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare e’ inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed e’ riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e’ definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.

COME RICHIEDERLO

Bisogna presentazione una domanda all’ e deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

COME FUNZIONA

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM:

Composizione del nucleoScala di equivalenzaSoglia del reddito familiare ad aprile 2020
Un adulto1400 euro
Due adulti1.4560 euro
Due adulti e un minorenne1.6640 euro
Due adulti e due minorenni1.8720 euro
Tre adulti e due minorenni*800 euro
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni2,1**840 euro

* La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2

** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

DECORRENZA E DURATA

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

QUANTO SPETTA

L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Esempio:

componenti nucleo familiarescala di equivalenzaimporto REM
3 (2 maggiorenni, 1 minorenne)1,6400 x 1,6 = 640 euro
4 (tutti maggiorenni, un disabile grave)2,2400 x 2,2 = 880 euro *
* in questo caso, dal momento che il limite massimo della scala di equivalenza è pari a 2,1, l’importo mensile viene ridotto a 840 euro
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