Abruzzo, zona rossa dal 18 novembre al 3 dicembre
Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza di istituzione della “zona rossa” per l’intera Abruzzo a partire da mercoledi 18 novembre fino al 3 dicembre in linea con le misure previste dal DPCM 3 novembre.
Di seguito le principali misure in vigore da mercoledi 18 novembre:
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione nonché all’interno dei territori dei singoli comuni salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per recarsi a scuola.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM (vedi foto), anche nei centri commerciali.
Nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi tutte le attività di vendita sono chiuse,
a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Sono chiusi tutti i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense.
Resta consentita la vendita con consegna a domicilio senza limiti di orario e fino alle ore 22,00 la vendita da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia (Asili nido e micronidi) e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
Sospesa l’attività in presenza presso le Università;
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie e tintorie, servizi pompe funebri, barbieri e parrucchieri.