Teramo, Ordinanza per la prevenzione degli incendi
Emanata una Ordinanza per la prevenzione degli incendi. Fino alla fine del mese di ottobre prossimo, è disposto il divieto di:
a) accendere fuochi, di ogni genere, in prossimità di terreni a coltura agraria o incolti, pascolo, aree boschive, erborate o cespugliate, di serbatoi di GPL e tubazioni di gas, lungo strade e in tutte le aree a rischio e in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori, fornelli o inceneritori o apparecchi che producano faville, brace, scintille o compiere ogni altra operazione che possa generale fiamma libera;
e) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boschive, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
f) nelle discariche private, procedere alla ricopertura dei rifiuti con materiale inerte e la combustione di rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti; gli enti gestori provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;
g) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.
Contestualmente ai:
- proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
- detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali;
- amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
- proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all’aperto;
- gestori di cabine elettriche;
- proprietari di aree inedificate in genere;
- responsabili di cantieri edili e stradali;
si intima di:
a) procedere alla manutenzione delle aree, alla pulizia dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant’altro possa essere veicolo di incendio mantenendo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; tali interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva;
b) provvedere, nei campi a confine con strada a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di ampiezza non inferiore a 5 metri lineare, priva di vegetazione;
c) provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a 10 metri lineari;
d) provvedere a regolare le siepi, che non restringano la sede stradale e non danneggino il manto stradale;
e) provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, al fine di garantire la visibilità, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve;
f) provvedere alla pulizia, per un raggio non inferiore a 5 metri, dell’area circostante i serbatoi di impianti esterni di combustibili liquidi.
g) provvedere, in caso di proprietà di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, a tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile ed inoltre a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri.
Agli Enti gestori di infrastrutture e servizi, alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa.
Si invita ciascun cittadino, anche turista o gitante, a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento dando comunicazione immediata di eventuali incendi ad una delle seguenti autorità:
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: TEL. 115
- Arma dei Carabinieri Forestali: TEL. 112 – 1515
- Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Abruzzo: TEL. 0862/311526
- Numero verde SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente): 800.861.016.