21 Novembre 2024
Cronaca Abruzzo

Teramo, ASL e opposizione all’alimentazione Fascicolo Sanitario Elettronico

FSE: FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0
riapertura termini di opposizione all’alimentazione dei dati antecedenti al 19 maggio 2020.

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del Ministero della Salute e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.10.2024 (GU Serie Generale n.262 del 08-11-2024) di modifica dell’art. 5-bis del decreto interministeriale del 4 agosto 2017, introdotto dal decreto ministeriale dell’11 aprile 2024, che ha previsto le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per l’esercizio della facoltà di opposizione all’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con i dati e i documenti clinici disponibili generati da prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) prima del 18 maggio 2020 (c.d. dati pregressi), prevede una riapertura dei termini di opposizione per tutti gli assistiti, al fine di consentire a coloro che non abbiano potuto esercitare la predetta facoltà, anche per impedimenti di natura tecnica dipesi dai sistemi regionali e da quello centrale, di esercitare tale facoltà per un ulteriore periodo di trenta giorni.

L’estensione della predetta facoltà anche alle persone con codice fiscale o con codice STP che non siano più assistiti dal SSN; la previsione dell’esercizio della predetta facoltà di opposizione sine die per i soggetti non più assistiti dal SSN, ma che lo siano stati in passato, entro 30 giorni dalla riattivazione dell’assistenza al SSN, e per tutti gli assistiti che nel tempo diventeranno maggiorenni, entro 30 giorni dal compimento della maggiore età.

Si ricorda che, a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Legge n° 34/2020 avvenuta il 19 maggio 2020, l’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) avviene in maniera automatica. Ciò comporta la definitiva eliminazione del “consenso all’alimentazione” dello stesso previsto dalla normativa precedente.

Per quel che attiene, invece, ai dati e i documenti sanitari generati da eventi clinici antecedenti il 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del Decreto) l’assistito può esercitare il diritto di opposizione all’alimentazione del FSE utilizzando due distinte modalità:

  1. Tramite il servizio on line del Sistema TS denominato “FSE – Opposizione al pregresso”.

L’accesso alla funzione è consentito alle persone che risultano assistiti SSN ed anche alle persone con codice fiscale o con codice STP (straniero temporaneamente presente) attualmente non più assistiti del SSN, ma che lo sono stati nel passato.

Per esprimere l’eventuale opposizione è disponibile una specifica funzionalità nell’area riservata del portale del Sistema TS (www.sistemats.it), alla quale si potrà accedere con la propria identità digitale (Spid, Cie e Cns-Ts).
Nel caso in cui il soggetto non sia in possesso di strumenti di identità digitale, l’opposizione può essere espressa attraverso una specifica funzione presente nell’area libera del Sistema TS (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/web/guest) inserendo i dati della tessera sanitaria o con i dati del codice STP.

  1. Tramite operatori ASL
    L’assistito può recarsi presso gli intermediari individuati della ASL di propria competenza, nel caso specifico della ASL 4 presso gli uffici CUP / SCELTA E REVOCA ed opporsi alla alimentazione automatica del Fse.

Gli operatori della Asl:

  • acquisiscono preliminarmente la delega, attraverso la sottoscrizione del modulo pubblicato sul portale del Sistema Tessera Sanitaria e sulla Home Page della ASL;
  • successivamente, utilizzando l’applicazione web del sistema TS, provvedono con l’opposizione.

Si ricorda che per poter esprimere opposizione al pregresso l’assistito SSN potrà esercitare tale facoltà dalla data del 18.11.2024 sino alla data del 18.12.2024. Inoltre sarà garantito anche il diritto di revoca entro la scadenza dei 30 giorni.

Per l’espressione dell’opposizione al pregresso per le persone con codice fiscale ovvero codice STP che non siano più assistiti del SSN e per gli assistiti neomaggiorenni, il trattamento resterà sempre attivo ed il cittadino potrà sempre esercitare tale diritto ed in caso revocarlo.

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